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Standard Proposal Rispetto e migliorie alla legge regionale E.R. in materia di sport n. 13/2000

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Presentazione generale del problema

La legge regionale Emilia Romagna n. 13/2000

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2000;13

con l'art. 10 disciplina i requisiti delle palestre e dei centri fitness individuando i criteri indispensabili per poter erogare i propri servizi al pubblico atraverso professionisti in possesso di idoneo titolo di studio. La legge è spesso se non totalmente ignorata, i controlli non avvengono oppure i professionisti investiti della responsabilità lo sono a loro insaputa.

La legge individuò anche un percorso una tantum per riqualificare gli operatori già presenti ma senza adeguato titolo di studio (sanatoria), specificando che questi non potranno esercitare se non all'interno della struttura preesistente al momento della sanatoria. Accade invece che questi soggetti riqualificati, hanno spesso aperto altre attività in modo illegale. Dove sono i controlli?

Il settore del fitness è costellato di realtà che alimentano un vasto bacino di lavoro sommerso o di contratti indecenti e spesso al di fuori della legalità. La legge andrebbe migliorata per arginare tale fenomento oltre che per garantire la corretta tutela della salute dei praticanti.

Testo attuale dell'art. 10 legge 13/2000

Art. 10

Tutela dei praticanti

1. Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza costante di almeno un istruttore di educazione fisica in possesso del diploma universitario dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 Sito esterno o di Laurea in Scienze Motorie di cui al D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 178 Sito esterno. A uno di detti istruttori è assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura.

2. I soggetti esercenti le strutture di cui al comma 1, a titolo gratuito od oneroso, indicano in ogni forma di comunicazione pubblica lo standard regionale adottato fra quelli individuati dalla Giunta regionale in applicazione della lettera f) del comma 1 dell'art. 2

3. Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti di cui ai commi precedenti, gli esercenti le attività di cui al comma 1 sono tenuti a rendere al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita denuncia di attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno con cui è attestato:

  • a) l'acquisizione da parte dell'esercente di almeno un istruttore in possesso di uno dei titoli di cui al comma 1 e la conoscenza dell'obbligo previsto dal medesimo comma come condizione per l'esercizio dell'attività;
  • b) lo standard adottato ai sensi del comma 2.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1 del presente articolo:

  • a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
  • b) le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Situazione contrattuale ricorrente degli operatori

Le realtà contruattuali che si possono riscontrare nel settore dello sport/fitness sono le più variegate:

In qualche raro caso è previsto un inserimento con contratto a tempo determinato o indeterminato con vincolo di subordinazione (lavoro dipenente). Quando questo accade, non vengono rispettati i livelli di assunzione in funzione delle responsabilità ricoperte. Non dimentichiamo che si tratta sempre di
programmare e gestire piani di allenamento che come tali avranno una ripercussione sullo stato di salute e benessere del soggetto. Si offre per esempio un inserimento contrattuale di primo o secondo livello quando poi si richiedono alte competenze organizzative e di responsabilità.



Più frequentemente gli istruttori sono inquadrati attraverso contratti di lavoro a progetto o co.co.co. Inutile specificare che nessuna di queste mansioni può essere assimilata ad un lavoro a progetto.
Inoltre questi tipi di contratto non dovrebbero prevedere vincolo di suborinazione e di orario mentre invece i soggetti vengono vessati attraverso la richiesta del rispetto di standard nei modi e nei tempi tipici del lavoro dipendente.

Infine vi è la categoria dei liberi professionisti possessori di partita iva. Questi soggetti vengono tipicamente vessati come i soggetti precedenti e tipicamente i compensi non sono assimilabili a quelli di un libero professionista che non gode dei tipici ammortizzatori sociali (ferie, liquidazione, maternità, licenze matrimoniali e cassa malattia).

Una categoria a parte spetta naturalmente ai lavoratori non inquadrati contrattualmente (lavoratori in nero).

Insomma, il settore rappresenta il miglior esempio di lavoro pseudo regolare dove poter avere forza lavoro a basso prezzo attraverso l'uso di professionisti altamente qualificati (laureati). Le imprese tendono ad organizzarsi come vere e proprie aziende in cerca di business senza avere l'onere di rispettare le più elementari regole nei confronti dei davoratori.

Solution 1:

Descrizione della soluzione

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Soggetto attuatore e verifica

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Risorse necessarie e loro reperimento

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Aspetti etici, ambientali, sociali

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