disegno di legge o regolamento regionale per un codice etico
This section has not yet been compiled. Help the editor by inserting a contribution!
This section has not yet been compiled. Help the editor by inserting a contribution!
ISTITUZIONE DEL CODICE ETICO REGIONALE
Premessa:
i cittadini sardi hanno sempre meno fiducia nei confronti della attuale classe politica
a causa di episodi di cattiva amministrazione connessi all’esercizio delle loro
funzioni e eticamente intollerabili; episodi, oggi, oggetto di indagine e processo
davanti alla magistratura;
i candidati a elezioni regionali e locali e gli eletti presso istituzioni regionali o
locali devono esercitare le loro azioni e le loro funzioni conformemente alle leggi e
al mandato loro conferito dagli elettori e che pertanto sono responsabili dei loro
comportamenti nei confronti della popolazione regionale e locale nel suo
complesso;
un codice di comportamento appare necessario per ripristinare trasparenza
amministrativa, correttezza gestionale e dignità istituzionale della classe politica nei
confronti dei cittadini;
la normativa europea e nazionale è sempre più ricca di codici etici per le diverse
figure professionali (vedi personale dipendente delle banche e degli enti pubblici);
la Regione Sardegna, attraverso lo strumento legislativo o regolamentare, intende
promuovere un vero cambiamento della politica attraverso la moralizzazione dei
comportamenti dei candidati alle elezioni regionali o locali e degli eletti presso
istituzioni regionali o locali.
un Codice di condotta permetterà di chiarire il loro ruolo e la loro missione e di
riaffermare l'importanza di quest'ultima.
le regole di comportamento di seguito esposte saranno vincolanti per i candidati e
per gli eletti fin dal momento della candidatura ad eventuali elezioni regionali o locali.
per permettere ai cittadini la verifica di conformità dei comportamenti amministrativi
con i principi in essa contenuti, l’elenco dei sottoscrittori sarà pubblicizzato nel sito della Regione Sardegna.
Ciò detto, si dispone quanto segue:
Articolo 1
Istituzione
E' istituito il Codice Etico Regionale dei candidati a elezioni regionali o locali e
degli eletti presso istituzioni locali o regionali, il cui contenuto viene dettato nei
seguenti articoli.
Articolo 2
Definizione di candidato e dell'eletto
Ai fini del presente Codice:
il termine “candidato” designa chiunque concorra alle elezioni nelle liste elettorali
regionali o locali in rappresentanza di un partito politico, lista civica, associazione o
movimento.
Il termine "eletto" designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato
locale o regionale conferitogli mediante elezione primaria ( elezione da parte del
corpo elettorale) o secondaria ( elezione a funzioni esecutive da parte di altro
organo politico locale o regionale).
Articolo 3
Ai fini del presente codice, il termine "funzioni" designa il mandato conferito
tramite elezione primaria o secondaria e l'insieme delle funzioni esercitate
dall'eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.
Articolo 4
Oggetto del Codice
Il presente
codice reca le norme di comportamento che i candidati e gli eletti sono
tenuti ad osservare nello svolgimento delle loro funzioni, nonché le modalità di
informazione ai cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon
diritto aspettarsi dai sottoscrittori.
La sottoscrizione del presente codice etico non costituisce per i candidati e per gli
eletti un obbligo di legge, ma un patto etico tra il sottoscrittore e i cittadini elettori.
Articolo 5
Primato della legge e dell'interesse generale
I candidati e gli eletti debbono in ogni momento agire conformemente alla legge e
perseguire l'interesse generale della collettività e non quello personale o di gruppi di
persone.
Articolo 6
Obiettivi dell'esercizio del mandato
L'eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente, corretto, efficiente, competente e motivato delle proprie funzioni.
L’eletto esercita il suo mandato con lo spirito di un servizio alla collettività,
rispondendo diligentemente a qualsiasi richiesta dei cittadini o dei mass media
relativa allo svolgimento delle sue mansioni.
Articolo 7
Esercizio del mandato
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta le competenze e le prerogative di
qualsiasi altro mandatario politico.
Si astiene dall'incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi
enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico.
Articolo 8
Regole in materia di campagna elettorale
La campagna elettorale del candidato è svolta con correttezza e con un uso
ponderato e contenuto delle risorse economiche, che devono essere finanziate in
modo trasparente e sempre accompagnate da un rendiconto finale.
Il candidato si impegna ad evitare forme di propaganda invasiva, nel rispetto
dell’ambiente e del territorio.
Attua tutti i provvedimenti imposti dalla disciplinain vigore volti a render pubblica
l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché
la natura e l'importo delle sue spese.
In mancanza di disciplina vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.
In candidato si impegna a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso nel pieno rispetto degli altri competitori e esimendosi dal condurre attacchi personali basati sulla vita privata di questi ultimi.
Egli si astiene dall'ottenere qualsiasi consenso con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento.
Inoltre il candidato, si astiene dal cercare di ottenere consensi con l’ingiuria e la
diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la
manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la
concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.
Articolo 9
Clientelismo
L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o dall’utilizzare le prerogative
legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui
allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.
Articolo 10
Esercizio di competenze a proprio vantaggio
L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o dall’utilizzare le prerogative
connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto
o indiretto.
L’eletto sceglie i collaboratori che potranno assisterlo efficientemente ed
efficacemente nell’esercizio del suo mandato avendo cura di non reclutare parenti o
affini fino al quarto grado.
L’eletto si avvale di consulenze esterne soltanto in casi di effettiva necessità, con
adeguate motivazioni e con modalità di piena trasparenza.
L’eletto rinuncia dall’assumere incarichi o decisioni che abbiano una diretta
incidenza, specifica o preferenziale, sul patrimonio personale, del proprio nucleo
familiare o dei conviventi, ovvero dei parenti o affini.
L’eletto si astiene dall’appartenere ad associazioni che comportino un vincolo di
segretezza ovvero forme di mutuo sostegno tali da porre in pericolo il rispetto dei
principi di uguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità delle pubbliche
amministrazioni.
Articolo 11
Conflitto d'interesse
Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti negli incarichi o
decisioni che sono oggetto di esame da parte del consiglio o di altro organo politico
locale o regionale, l'eletto si impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e
della votazione.
L'eletto si astiene dal prendere parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come
oggetto un interesse personale diretto o indiretto.
L’eletto comunica al proprio partito, lista civica, associazione
o movimento, nonché all’istituzione di cui fa parte, le situazioni personali che possono danneggiare
l’immagine pubblica dei predetti soggetti privati e pubblici.
Lo stesso inoltre comunica l’appartenenza a imprese, società ovvero enti aventi
scopo di lucro nonché i ruoli di responsabilità eventualmente ricoperti.
Articolo12
Cumulo
L’eletto assolve con competenza e professionalità gli incarichi assunti evitando di
cumulare incarichi che precludano di svolgere efficacemente
la responsabilità affidata, procurando di non sommare o ricoprire contemporaneamente
più incarichi istituzionali, o più funzioni all’interno del partito, lista civica, associazione o movimento.
L'eletto si astiene dal ricoprire cariche e dall’esercitare
professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o
che in ragione delle sue funzioni di eletto avrebbe il compito di controllare.
Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi
Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti
che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo la cessazione
delle sue funzioni; -in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il su
o controllo durante l'esercizio delle sue funzioni;- in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue funzioni;-
in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l'esercizio delle
sue funzioni in virtù di esse.
Articolo 17
Dichiarazione d'interessi
L'eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto
dalla normativa in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l'evoluzione della sua situazione
patrimoniale.
Articolo 18
Rispetto dei controlli interni ed esterni
Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene dall'ostacolare l'esercizio di un
controllo motivato e trasparente dell'esercizio delle sue funzioni da parte delle
autorità di controllo interno o esterno competenti.
Attua diligentemente le decisioni definitive di queste autorità.
Articolo 19
Pubblicità e motivazione delle decisioni
L'eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione
locale nel suo complesso.
Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta proveniente
dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.
Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la
Trasparenza delle sue attività, dell'esercizio delle sue attività
e del funzionamento dei servizi di cui ha la
responsabilità.
L’eletto utilizza i mezzi di comunicazione per favorire una informazione corretta
dei cittadini sulle questioni politiche ed istituzionali.
Articolo 20
Assunzione del personale
L'eletto si impegna ad impedire ogni reclutamento di personale nel ruolo organico delle istituzioni pubbliche basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o valutati con procedure concorsuali e a scopi diversi dai bisogni del servizio.
In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'eletto prende una decisione
obiettiva, motivata e diligente.
Articolo 21
Rispetto della missione dell'amministrazione
Nel contesto dell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta la missione affidata
all'amministrazione di cui è responsabile.
Si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto o il prodursi di qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.
Articolo 22
Valorizzazione della missione dell'amministrazione
Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'eletto fa in modo di valo
rizzare il ruolo della sua amministrazione.
Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei
servizi di cui è politicamente responsabile, nonché la motivazione del personale.
Articolo 23
Rapporti con i media
L'eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa alle richieste
d'informazione da parte dei mass media in ordine all'esercizio delle sue funzioni, ad
esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata
dell'eletto o di un terzo.
Articolo 24
Diffusione del Codice presso gli eletti
L'eletto s'impegna a prendere in visione le disposizioni del presente Codice
e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni in esso contenute.
Articolo 25
Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media
L’eletto incoraggia e sviluppa qualsiasi azione voltaa favorire la diffusione del
presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati presso i dipendenti,
i cittadini ed i mass media.
Articolo 26
Ambito d'applicazione
Le norma dettate dal codice etico assumono effetti vincolanti per i candidati a competizioni elettorali regionali e locali e per gli eletti presso le istituzioni regionali e locali.
Articolo 27
Codici Etici Volontari
E' consentita la formulazione di codici etici ad opera di partiti, coalizioni, gruppi di
eletti rappresentativi dei diversi livelli di rappresentanza, liste civiche e movimenti.
I codici etici adottati in tal modo devono comunque contenere le norme dettate
dal Codice Etico Regionale ed essere sottoposti ad un formale iter di riconoscimento ad
opera dell'Ente Regione Sardegna.
Articolo 28
Collegio dei Garanti
E' istituito il Collegio dei Garanti.
Il collegio dei Garanti ha la competenza a giudicare sulle violazioni denunciate da
cittadini, associazioni, partiti, eletti, Enti, liste civiche, associazioni
e movimenti.
Il collegio dei Garanti assolve la prioritaria funzione di formulare la normativa che
presiede all'esercizio dell'azione disciplinare.
Il collegio dei Garanti elabora inoltre il corpus normativo contenente l'indicazione
delle violazioni e delle relative sanzioni.
Il Collegio dei Garanti accerta l'avvenuta sottoscrizione di un codice etico
riconosciuto ad opera dell'eletto locale o regionale.
Il Consiglio Regionale si riserva la competenza ad apportare variazioni e/o
integrazioni alla normativa emanata dal Collegio dei Garanti.
Il Collegio dei Garanti esercita inoltre l'iter di riconoscimento dei Codici di
Comportamento di cui all'Art. 27.
Articolo 29
Nomina del Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti è composto da sette membri.
Il Collegio dei Garanti è scelto dagli eletti regionali e locali che abbiano sottoscritto
il Codice Etico Regionale o un Codice Etico Volontario riconosciuto. Ogni eletto ha
diritto ad esprimere un solo voto. Il voto è segreto.
Articolo 30
Durata in carica
Il Collegio dei Garanti dura in carica tre anni. I Garanti non possono essere
rinnovati nell'incarico al termine del primo mandato
Articolo 31
Requisiti
I Garanti devono possedere requisiti di estrema probità; devono essere indipendenti
da qualsiasi condizionamento ed esercitare le proprie funzioni in assoluta
autonomia. E' fatto assoluto divieto ai Garanti, nell'esercizio delle proprie funzioni,
esprimersi sulle responsabilità politiche degli eletti.
Non possono essere eletti Garanti soggetti che esercitano
funzioni di rappresentanza in enti Pubblici, associazioni e partiti politici o movimenti.
Articolo 32
La Regione Sardegna rifiuta l'uso politico della materia trattata nella presente legge;
in particolare rifiuta la strumentalizzazione delle norme del Codice Etico in
relazione a comportamenti non sottoposti la vaglio del Collegio dei Garanti.
Solution 1:
This section has not yet been compiled. Help the editor by inserting a contribution!
This section has not yet been compiled. Help the editor by inserting a contribution!
This section has not yet been compiled. Help the editor by inserting a contribution!
This section has not yet been compiled. Help the editor by inserting a contribution!
Loading contributions, please wait...