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Standard Proposal disegno di legge o regolamento regionale per un codice etico

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Stakeholders (persone coinvolte)

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Requisiti della soluzione

ISTITUZIONE DEL CODICE ETICO REGIONALE

Premessa:

i cittadini sardi hanno sempre meno fiducia nei confronti della attuale classe politica

a causa di episodi di cattiva amministrazione connessi all’esercizio delle loro

funzioni e eticamente intollerabili; episodi, oggi, oggetto di indagine e processo

davanti alla magistratura;

i candidati a elezioni regionali e locali e gli eletti presso istituzioni regionali o

locali devono esercitare le loro azioni e le loro funzioni conformemente alle leggi e

al mandato loro conferito dagli elettori e che pertanto sono responsabili dei loro

comportamenti nei confronti della popolazione regionale e locale nel suo

complesso;

un codice di comportamento appare necessario per ripristinare trasparenza

amministrativa, correttezza gestionale e dignità istituzionale della classe politica nei

confronti dei cittadini;

la normativa europea e nazionale è sempre più ricca di codici etici per le diverse

figure professionali (vedi personale dipendente delle banche e degli enti pubblici);

la Regione Sardegna, attraverso lo strumento legislativo o regolamentare, intende

promuovere un vero cambiamento della politica attraverso la moralizzazione dei

comportamenti dei candidati alle elezioni regionali o locali e degli eletti presso

istituzioni regionali o locali.

un Codice di condotta permetterà di chiarire il loro ruolo e la loro missione e di

riaffermare l'importanza di quest'ultima.

le regole di comportamento di seguito esposte saranno vincolanti per i candidati e

per gli eletti fin dal momento della candidatura ad eventuali elezioni regionali o locali.

per permettere ai cittadini la verifica di conformità dei comportamenti amministrativi

con i principi in essa contenuti, l’elenco dei sottoscrittori sarà pubblicizzato nel sito della Regione Sardegna.

Ciò detto, si dispone quanto segue:

Articolo 1

Istituzione

E' istituito il Codice Etico Regionale dei candidati a elezioni regionali o locali e

degli eletti presso istituzioni locali o regionali, il cui contenuto viene dettato nei

seguenti articoli.

Articolo 2

Definizione di candidato e dell'eletto

Ai fini del presente Codice:

il termine “candidato” designa chiunque concorra alle elezioni nelle liste elettorali

regionali o locali in rappresentanza di un partito politico, lista civica, associazione o

movimento.

Il termine "eletto" designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato

locale o regionale conferitogli mediante elezione primaria ( elezione da parte del

corpo elettorale) o secondaria ( elezione a funzioni esecutive da parte di altro

organo politico locale o regionale).

Articolo 3

Definizione delle funzioni

Ai fini del presente codice, il termine "funzioni" designa il mandato conferito

tramite elezione primaria o secondaria e l'insieme delle funzioni esercitate

dall'eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.

Articolo 4

Oggetto del Codice

Il presente

codice reca le norme di comportamento che i candidati e gli eletti sono

tenuti ad osservare nello svolgimento delle loro funzioni, nonché le modalità di

informazione ai cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon

diritto aspettarsi dai sottoscrittori.

La sottoscrizione del presente codice etico non costituisce per i candidati e per gli

eletti un obbligo di legge, ma un patto etico tra il sottoscrittore e i cittadini elettori.

Articolo 5

Primato della legge e dell'interesse generale

I candidati e gli eletti debbono in ogni momento agire conformemente alla legge e

perseguire l'interesse generale della collettività e non quello personale o di gruppi di

persone.

Articolo 6

Obiettivi dell'esercizio del mandato

L'eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente, corretto, efficiente, competente e motivato delle proprie funzioni.

L’eletto esercita il suo mandato con lo spirito di un servizio alla collettività,

rispondendo diligentemente a qualsiasi richiesta dei cittadini o dei mass media

relativa allo svolgimento delle sue mansioni.

Articolo 7

Esercizio del mandato

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta le competenze e le prerogative di

qualsiasi altro mandatario politico.

Si astiene dall'incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi

enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico.

Articolo 8

Regole in materia di campagna elettorale

La campagna elettorale del candidato è svolta con correttezza e con un uso

ponderato e contenuto delle risorse economiche, che devono essere finanziate in

modo trasparente e sempre accompagnate da un rendiconto finale.

Il candidato si impegna ad evitare forme di propaganda invasiva, nel rispetto

dell’ambiente e del territorio.

Attua tutti i provvedimenti imposti dalla disciplinain vigore volti a render pubblica

l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché

la natura e l'importo delle sue spese.

In mancanza di disciplina vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

In candidato si impegna a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso nel pieno rispetto degli altri competitori e esimendosi dal condurre attacchi personali basati sulla vita privata di questi ultimi.

Egli si astiene dall'ottenere qualsiasi consenso con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento.

Inoltre il candidato, si astiene dal cercare di ottenere consensi con l’ingiuria e la

diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la

manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la

concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.

Articolo 9

Clientelismo

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o dall’utilizzare le prerogative

legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui

allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 10

Esercizio di competenze a proprio vantaggio

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o dall’utilizzare le prerogative

connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto

o indiretto.

L’eletto sceglie i collaboratori che potranno assisterlo efficientemente ed

efficacemente nell’esercizio del suo mandato avendo cura di non reclutare parenti o

affini fino al quarto grado.

L’eletto si avvale di consulenze esterne soltanto in casi di effettiva necessità, con

adeguate motivazioni e con modalità di piena trasparenza.

L’eletto rinuncia dall’assumere incarichi o decisioni che abbiano una diretta

incidenza, specifica o preferenziale, sul patrimonio personale, del proprio nucleo

familiare o dei conviventi, ovvero dei parenti o affini.

L’eletto si astiene dall’appartenere ad associazioni che comportino un vincolo di

segretezza ovvero forme di mutuo sostegno tali da porre in pericolo il rispetto dei

principi di uguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità delle pubbliche

amministrazioni.

Articolo 11

Conflitto d'interesse

Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti negli incarichi o

decisioni che sono oggetto di esame da parte del consiglio o di altro organo politico

locale o regionale, l'eletto si impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e

della votazione.

L'eletto si astiene dal prendere parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come

oggetto un interesse personale diretto o indiretto.

L’eletto comunica al proprio partito, lista civica, associazione

o movimento, nonché all’istituzione di cui fa parte, le situazioni personali che possono danneggiare

l’immagine pubblica dei predetti soggetti privati e pubblici.

Lo stesso inoltre comunica l’appartenenza a imprese, società ovvero enti aventi

scopo di lucro nonché i ruoli di responsabilità eventualmente ricoperti.

Articolo12

Cumulo

L’eletto assolve con competenza e professionalità gli incarichi assunti evitando di

cumulare incarichi che precludano di svolgere efficacemente

la responsabilità affidata, procurando di non sommare o ricoprire contemporaneamente

più incarichi istituzionali, o più funzioni all’interno del partito, lista civica, associazione o movimento.

L'eletto si astiene dal ricoprire cariche e dall’esercitare

professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o

che in ragione delle sue funzioni di eletto avrebbe il compito di controllare.

Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti

che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo la cessazione

delle sue funzioni; -in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il su

o controllo durante l'esercizio delle sue funzioni;- in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue funzioni;-

in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l'esercizio delle

sue funzioni in virtù di esse.

Articolo 17

Dichiarazione d'interessi

L'eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto

dalla normativa in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l'evoluzione della sua situazione

patrimoniale.

Articolo 18

Rispetto dei controlli interni ed esterni

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene dall'ostacolare l'esercizio di un

controllo motivato e trasparente dell'esercizio delle sue funzioni da parte delle

autorità di controllo interno o esterno competenti.

Attua diligentemente le decisioni definitive di queste autorità.

Articolo 19

Pubblicità e motivazione delle decisioni

L'eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione

locale nel suo complesso.

Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta proveniente

dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la

Trasparenza delle sue attività, dell'esercizio delle sue attività

e del funzionamento dei servizi di cui ha la

responsabilità.

L’eletto utilizza i mezzi di comunicazione per favorire una informazione corretta

dei cittadini sulle questioni politiche ed istituzionali.

Articolo 20

Assunzione del personale

L'eletto si impegna ad impedire ogni reclutamento di personale nel ruolo organico delle istituzioni pubbliche basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o valutati con procedure concorsuali e a scopi diversi dai bisogni del servizio.

In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'eletto prende una decisione

obiettiva, motivata e diligente.

Articolo 21

Rispetto della missione dell'amministrazione

Nel contesto dell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta la missione affidata

all'amministrazione di cui è responsabile.

Si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto o il prodursi di qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Articolo 22

Valorizzazione della missione dell'amministrazione

Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'eletto fa in modo di valo

rizzare il ruolo della sua amministrazione.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei

servizi di cui è politicamente responsabile, nonché la motivazione del personale.

Articolo 23

Rapporti con i media

L'eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa alle richieste

d'informazione da parte dei mass media in ordine all'esercizio delle sue funzioni, ad

esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata

dell'eletto o di un terzo.

Articolo 24

Diffusione del Codice presso gli eletti

L'eletto s'impegna a prendere in visione le disposizioni del presente Codice

e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni in esso contenute.

Articolo 25

Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media

L’eletto incoraggia e sviluppa qualsiasi azione voltaa favorire la diffusione del

presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati presso i dipendenti,

i cittadini ed i mass media.

Articolo 26

Ambito d'applicazione

Le norma dettate dal codice etico assumono effetti vincolanti per i candidati a competizioni elettorali regionali e locali e per gli eletti presso le istituzioni regionali e locali.

Articolo 27

Codici Etici Volontari

E' consentita la formulazione di codici etici ad opera di partiti, coalizioni, gruppi di

eletti rappresentativi dei diversi livelli di rappresentanza, liste civiche e movimenti.

I codici etici adottati in tal modo devono comunque contenere le norme dettate

dal Codice Etico Regionale ed essere sottoposti ad un formale iter di riconoscimento ad

opera dell'Ente Regione Sardegna.

Articolo 28

Collegio dei Garanti

E' istituito il Collegio dei Garanti.

Il collegio dei Garanti ha la competenza a giudicare sulle violazioni denunciate da

cittadini, associazioni, partiti, eletti, Enti, liste civiche, associazioni

e movimenti.

Il collegio dei Garanti assolve la prioritaria funzione di formulare la normativa che

presiede all'esercizio dell'azione disciplinare.

Il collegio dei Garanti elabora inoltre il corpus normativo contenente l'indicazione

delle violazioni e delle relative sanzioni.

Il Collegio dei Garanti accerta l'avvenuta sottoscrizione di un codice etico

riconosciuto ad opera dell'eletto locale o regionale.

Il Consiglio Regionale si riserva la competenza ad apportare variazioni e/o

integrazioni alla normativa emanata dal Collegio dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti esercita inoltre l'iter di riconoscimento dei Codici di

Comportamento di cui all'Art. 27.

Articolo 29

Nomina del Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da sette membri.

Il Collegio dei Garanti è scelto dagli eletti regionali e locali che abbiano sottoscritto

il Codice Etico Regionale o un Codice Etico Volontario riconosciuto. Ogni eletto ha

diritto ad esprimere un solo voto. Il voto è segreto.

Articolo 30

Durata in carica

Il Collegio dei Garanti dura in carica tre anni. I Garanti non possono essere

rinnovati nell'incarico al termine del primo mandato

Articolo 31

Requisiti

I Garanti devono possedere requisiti di estrema probità; devono essere indipendenti

da qualsiasi condizionamento ed esercitare le proprie funzioni in assoluta

autonomia. E' fatto assoluto divieto ai Garanti, nell'esercizio delle proprie funzioni,

esprimersi sulle responsabilità politiche degli eletti.

Non possono essere eletti Garanti soggetti che esercitano

funzioni di rappresentanza in enti Pubblici, associazioni e partiti politici o movimenti.

Articolo 32

Norme Generali

La Regione Sardegna rifiuta l'uso politico della materia trattata nella presente legge;

in particolare rifiuta la strumentalizzazione delle norme del Codice Etico in

relazione a comportamenti non sottoposti la vaglio del Collegio dei Garanti.

Solution 1:

Descrizione della soluzione

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Soggetto attuatore e verifica

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Risorse necessarie e loro reperimento

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Aspetti etici, ambientali, sociali

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