Integrazione art. 6, sulla inviolabilità dei sistemi e dei domicili informatici
Integrare l'articolo 6 della bozza sulla Carta dei Diritti in Internet, sull'inviolabilità dei sistemi e domicili informatici.
L’articolo 4 della l. 547/93, in materia di domicilio informatico, pone tra le circostanze aggravanti in tema di violazione del domicilio informatico la possibilità che il reato venga commesso da operatori di sistema, da intendersi quali “l’operatore in senso stretto, cioè colui che sia addetto alle operazioni di input e output, di avviamento o di arresto del sistema; il programmatore, cioè colui che scrive, con appositi linguaggi, le operazioni che il computer sarà chiamato ad effettuare; il sistemista, cioè colui il quale studia le possibili evoluzioni di un sistema per ottimizzarlo e implementarlo; l’analista, cioè colui che scopre o inventa gli algoritmi”.
Solution 1: Integrazione articolo 6.
Il domicilio informatico, la libertà e la segretezza della corrispondenza elettronica sono inviolabili. E' vietato l'accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, elaboratori remoti, o su ogni altro strumento idoneo, connessi o no ad Internet e accessibili tramite credenziali, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. E' da considerarsi un'aggravante la violazione compiuta ad opera di un operatore di sistema.
Loading contributions, please wait...