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Simple proposal Proposta LR commissione pari opportunità

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L'idea di questa proposta è sorta perchè siamo forse l'unica regione in cui la commissione pari opportunità è discriminatoria, e prevede solo ed esclusivamente donne tra i membri, di conseguenza abbiamo ritenuto di fare una proposta modificativa dell'attuale. A Udine abbiamo ottenuto una prima vittoria grazie anche ai consiglieri comunali che sono riusciti per la prima volta ad inserire un uomo in commissione. Il regolamento del comune di Udine però non era discriminatorio come la norma regionale che andremo a modificare.

Legge vigente:

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=1990&legge=2

Documentazione aggiuntiva di approfondimento:

- link che fanno riferimento ad alcune normative di altre regioni, con riportati i compensi previsti per i presidenti ed i commissari.

http://www.c... VENETO

http://consi... LOMBARDIA

http://www.r...

TOSCANA
Nomine di competenza del Consiglio regionale tOSCANA http://www.c...

EMILIA ROMAGNA
http://demet...

Tutte altre regioni
www.assemble...

Solution 1: Proposta di LR

(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 23/1990)

  1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), le parole <<e di parità sociale>> sono sostituite della seguenti: <<, di parità sociale e di non discriminazione sulla base dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale>>.
Testo originale Testo modificato

Art. 1
Istituzione e finalità

  1. Con la presente legge la Regione Friuli - Venezia Giulia istituisce la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in conformità ai principi stabiliti dall' art. 3 della Costituzione, dall' articolo 3 dello Statuto regionale ed alle indicazioni contenute nella << Risoluzione sulla situazione della donna in Europa >> adottata dal Parlamento europeo il 17 gennaio 1984.
  2. La Commissione regionale di cui al comma 1, di seguito indicata con il termine << Commissione >>, è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale e cura il controllo e l' effettiva attuazione nel territorio regionale dei principi di eguaglianza e di parità sociale.

Art. 1
Istituzione e finalità

  1. Con la presente legge la Regione Friuli - Venezia Giulia istituisce la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in conformità ai principi stabiliti dall' art. 3 della Costituzione, dall' articolo 3 dello Statuto regionale ed alle indicazioni contenute nella << Risoluzione sulla situazione della donna in Europa >> adottata dal Parlamento europeo il 17 gennaio 1984.
  2. La Commissione regionale di cui al comma 1, di seguito indicata con il termine << Commissione >>, è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale e cura il controllo e l' effettiva attuazione nel territorio regionale dei principi di eguaglianza e di parità sociale , di parità sociale e di non discriminazione sulla base dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale.

(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 23/1990)

  1. All’articolo 2 della legge regionale 23/1990 , sono apportate le seguenti modifiche:
    1. al comma 1 dopo le parole <<nei confronti delle donne>> sono aggiunte le seguenti: <<ed in generale sulla base dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale>>;
    2. al comma 2 le parole <<della realtà femminile>> sono sostituite delle seguenti: <<associativa che opera nel campo delle discriminazioni di genere>>;
    3. alla lettera d) del comma 3 la parola <<femminile>> e sostituita dalle seguenti: <<di genere>>;
    4. alla lettera e) del comma 3 la parola <<femminile>> e sostituita dalle seguenti: <<di genere>>;
    5. al comma 4 le parole <<delle donne iscritte>> sono sostituite delle seguenti: <<di cui all’articolo 4, comma 1, iscritti>>;
    6. al comma 6 le parole <<della donna>> sono sostituite dalle seguenti: <<di genere>>.

Testo originale Testo modificato

(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 23/1990)

  1. L’articolo 4 della legge regionale 23/1990, è sostituito dal seguente:

<<1. La Commissione è composta dalla Consigliera per l'attuazione del principio di parità di trattamento di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e da quattordici commissarie/i che siano rappresentativi delle associazioni, movimenti e culture che si occupano del mondo femminile e che operano contro le discriminazioni di genere e abbiano in questi campi riconosciuta esperienza e competenza nei diversi aspetti e profili..

2. La nomina dei membri della commissione è così determinata:

a) dieci commissarie/i vengono nominati dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle candidature richieste dallo stesso alle associazioni e movimenti di cui al comma 1 di riconosciuta rappresentatività regionale e alle organizzazioni regionali degli imprenditori e imprenditrici e dei lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonome maggiormente rappresentative.

b) quattro commissarie/i vengono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, sulla base di una specifica esperienza e competenza acquisita rispettivamente nei settori: dell' assistenza sociale, della sanità e della tutela dell' ambiente; dell' economia e del lavoro; della cultura e dell'informazione; dell'istruzione e della formazione professionale.

3. Fanno parte, altresì, di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica e un rappresentante dei Consiglieri regionali in carica.

4. Entro 60 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, lettera a), le associazioni e i movimenti di cui al comma 1, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comunicano i nomi delle candidate e dei candidati e i relativi << curricula >> al Presidente della Giunta regionale che provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi 60 giorni.5. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie ed i commissari possono essere confermate una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalità indicate ai commi 2 e 4.>>.

Testo originale Testo modificato

(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 23/1990)

All’articolo 6 della legge regionale 23/1990, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. <<1. Il Presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della Commissione deve essere altresì disposta quando sia richiesta da almeno un terzo dei membri della commissione.>>;

  2. Il comma2 è sostituito dal seguente:

    <<2 bis. In caso di impedimento del Presidente di durata superiore ad un mese o, in caso di dimissioni, fino alla nuova elezione, il Vice Presidente che lo sostituisce svolge ogni funzione attribuita per legge al Presidente e percepisce in sua vece l'indennità mensile di cui al comma 1 dell'articolo 7.>>;

    1. Il comma2 bis è sostituito dal seguente:

      << 3. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei membri della commissione e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri della commissione; dopo tre assenze consecutive non giustificate, il componente della commissione si considera decaduto.>>;

      1. Il comma3 è sostituito dal seguente:
        1. al comma 4 le parole <<delle presenti>> e <<della Presidente>> sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: <<dei presenti>> e <<del Presidente>>.

Testo originale Testo modificato

(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 23/1990)

1. All’articolo 7 della legge regionale 23/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al comma 1 le parole <<Alla Presidente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Al Presidente>>;
  2. al comma 2 le parole <<Alle altre commissarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agli altri membri della commissione>>;
  3. al comma 4 le parole <<Alla Presidente e alla commissarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<Al Presidente e ai membri della commissione>>;
  4. al comma 5 le parole <<alla Presidente e alle commissarie da lei delegate>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Presidente e ai membri della commissione delegati dalla presidenza>>.

Testo originale Testo modificato

(Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 23/1990)

  1. L’articolo 8 della legge regionale 23/1990 è sostituito dal seguente:
  2. <<1. Per consentire la convocazione delle associazioni e dei movimenti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, e all’art 3, comma 1, viene istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'elenco regionale delle associazioni e dei movimenti che si occupano del mondo femminile e che operano contro le discriminazioni di genere cui possono iscriversi, presentando il proprio atto costitutivo, tutte le associazioni e movimenti le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge e che abbiano sede nella Regione Friuli Venezia Giulia.>>.

Testo originale Testo modificato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.


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